Art. 1.

      1. Le aree demaniali non più interessate all'esercizio della pubblica funzione, ricadenti nel territorio della regione Veneto, su cui siano state eseguite in epoca anteriore al 31 dicembre 1992 opere di urbanizzazione o costruzioni da parte di enti o privati cittadini a seguito di regolare concessione e quelle, ancorché non edificate, comunque in possesso pacifico di privati, sono trasferite al patrimonio disponibile del comune interessato, che provvede all'alienazione forzosa ai richiedenti aventi diritto, una volta sancita da parte dell'ente territoriale competente la cessata funzione idraulica.